ASSOCIAZIONE DEL PODISMO NON COMPETITIVO

TROFEO PODISTICO LUCCHESE

 

S T A T U T O

 

Art. 1

E’ costituita l’Associazione del Podismo Non Competitivo “Trofeo Podistico Lucchese”, con sede in Lucca, ed è retta dal seguente Statuto composto da trenta articoli.

 

Art. 2

L’Associazione, Ente non commerciale di tipo associativo, è apolitica, non ha fini di lucro ed opera sul piano della promozione sociale senza distinzioni di carattere etnico, ideologico o confessionale. E’ un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo.

 

Art. 3

L’Associazione, attraverso il coordinamento di un calendario di marce non competitive denominato “Trofeo Podistico Lucchese”, intende sviluppare tale attività motoria ricreativa (come descritta dall’art. 1 c. 4 della L.R.T. n° 35/2003) salvaguardandone le sue originarie caratteristiche di spontaneità, svago ed assoluta non competizione.

 

Art. 4

L’Associazione persegue tale scopo sociale anche mediante l’organizzazione diretta di marce podistiche non competitive ed altre manifestazioni simili, la partecipazione a manifestazioni analoghe, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

 

Art. 5

All’Associazione possono affiliarsi Gruppi Sportivi che perseguono nel proprio ambito lo sviluppo e la pratica dell’attività di cui all’Art. 3 del presente Statuto. I soci ed i Gruppi Sportivi affiliati osserveranno, nell’ambito delle attività dell’Associazione, tutti i principi dell’attività motoria ricreativa nel rispetto e nella tutela della salute, della sicurezza e dei principi della L.R.T. n° 35/2003.

 

Art. 6

Sarà facoltà dell’Associazione affiliarsi a Enti di Promozione Sportiva, sempre che ciò le consenta autonomia di scelta sia di carattere amministrativo che organizzativo.

 

Art.7

Sono organi dell’Associazione:

·      l’Assemblea dei Presidenti dei G.S. affiliati;

·      il Presidente;

·      il Consiglio Direttivo, detto anche Comitato Organizzatore;

·      la Giunta Esecutiva;

·      il Collegio dei Sindaci Revisori;

·      il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8

L’Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Sportivi affiliati è sovrana ed è il massimo organo dell’Associazione; ad essa appartengono i poteri normativi. Si riunisce ordinariamente su proposta del Presidente e straordinariamente su proposta di almeno due terzi dei Presidenti dei Gruppi Sportivi affiliati o di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Essa ha compiti di proposta, verifica ed indirizzo dell’attività dell’Associazione in totale adesione a quanto stabilito dall’art. 3 del presente Statuto. L’Assemblea dei Presidenti è valida in prima convocazione se presenti la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione se presenti almeno un terzo degli aventi diritto.

 

Art. 9

L’Assemblea dei Delegati dei Gruppi Sportivi elegge, mediante voto segreto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto da venti membri che restano in carica due anni. Elegge inoltre, sempre con voto segreto, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri, composti entrambi da tre membri che restano in carica due anni.

 

Art. 10

Ogni Gruppo Sportivo ha diritto ad un delegato elettore, e non più di uno, se il gruppo non aveva più di cinquanta soci iscritti all’Associazione nell’anno precedente quello delle elezioni. Se il gruppo aveva in quell’anno almeno cinquantuno soci iscritti all’Associazione, e non più di cento, ha diritto a due delegati elettori. Se il gruppo aveva, nell’anno precedente quello delle elezioni, più di cento soci iscritti all’Associazione, ha diritto a tre delegati elettori.

 

Art. 11

Ogni Gruppo Sportivo potrà presentare fino a quattro candidati eleggibili nel Consiglio Direttivo. Ogni Gruppo Sportivo potrà inoltre presentare un candidato eleggibile nel Collegio dei Sindaci Revisori ed uno eleggibile nel Collegio dei Probiviri. I candidati dovranno essere iscritti all’Associazione e tra essi potranno essere compresi, se disponibili, anche i delegati elettori.

 

Art. 12

Non potranno essere candidati coloro che ricoprono cariche in organizzazioni analoghe o similari.

 

Art. 13

Per Gruppo Sportivo deve intendersi il sodalizio con un minimo di venti iscritti che svolga effettiva attività attraverso i propri associati, partecipando alle manifestazioni inserite nel Calendario del Trofeo Podistico Lucchese.

 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l’Economo-Cassiere. Stabilisce il programma delle attività suddividendole in settori e attribuendo per gli stessi i relativi incarichi di responsabilità. Approva il Prospetto Economico e Finanziario ed il Rendiconto Economico e Finanziario.

 

Art. 15

Per una migliore operatività del Consiglio Direttivo sarà formata una Giunta Esecutiva composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Economo-Cassiere e responsabili dei vari settori di cui all’articolo precedente. La Giunta Esecutiva si intende convocata mensilmente prima della riunione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente o almeno un terzo dei membri. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti, in seconda con la presenza di un terzo dei membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono disimpegnate dal Vicepresidente. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni mensili si può essere dichiarati decaduti e quindi sostituiti.

 

Art. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. E' responsabile dello sviluppo dell'attività programmata e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di proporre fino a cinque collaboratori da inserire nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto deliberativo ed in tal caso il C.D. dovrà approvare la proposta. Firma la corrispondenza e mantiene i contatti con le Autorità.

 

Art. 18

La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Art. 19

Il Segretario predispone in collaborazione con l'Economo Cassiere il Prospetto Economico e Finanziario che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio, firma la corrispondenza che comunque non impegna il Consiglio Direttivo.

 

Art. 20

L'Economo Cassiere compila in collaborazione con il Segretario il Rendiconto Economico e Finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ed è responsabile della regolare tenuta del libro cassa. Nel Rendiconto Economico e Finanziario devono essere riportate le entrate e le uscite verificatesi nell’anno e la consistenza finanziaria e patrimoniale dell’associazione.

 

Art. 21

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori esaminano il Rendiconto Economico e Finanziario, accertano la consistenza di cassa e la regolare tenuta del libro cassa.

 

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre iscritti all’Associazione di provata esperienza e competenza nel settore del podismo non competitivo. Essi controllano che siano sempre perseguite le finalità associative di cui al precedente Art. 3 e decidono, esaminando con obiettività ed equilibrio, in merito ad eventuali contrasti e/o dissidi tra le varie componenti dell’Associazione.

 

Art. 23

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche in seno all’Associazione né far parte del C.D. Possono comunque partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto deliberativo.

 

Art. 24

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili o immobili di proprietà e comunque acquisiti. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita.

 

Art. 25

Le entrate sono costituite da:

-          quote versate dai Gruppi Sportivi affiliati;

-          contributi da enti e privati;

-          altri proventi derivanti da attività istituzionali;

-          lasciti e donazioni.

 

Art. 26

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 

Art. 27

L'adesione da parte dei Gruppi Sportivi al Trofeo Podistico Lucchese implica l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento.

 

Art. 28

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai componenti del Consiglio Direttivo sono:

- deplorazione,

- sospensione,

- espulsione.

Il C.D. decide l’applicazione di tali sanzioni dopo aver ascoltato il parere del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 29

Gli articoli del presente Statuto o parti di essi possono essere modificati solo dall'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi aderenti all'Associazione del podismo non competitivo Trofeo Podistico Lucchese, dietro proposta di almeno due terzi dei componenti o dietro proposta del Consiglio Direttivo.

Qualora la proposta giunga dai due terzi dei componenti l'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi, il Presidente del T.P.L. sarà tenuto a convocare la suddetta assemblea che valuterà la proposta di modifica; qualora la proposta nasca in seno al Consiglio Direttivo esso dovrà approvarla con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in prima convocazione e dei due terzi dei presenti in seconda convocazione prima di presentarla all'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi.

Lo Statuto sarà modificato quando l'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi avrà approvato la proposta di modifica con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

 

Art. 30

Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Sportivi con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea stessa detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell’Associazione, che dovrà avvenire a favore di altra Associazione avente finalità analoghe.