ASSOCIAZIONE
DEL PODISMO NON COMPETITIVO
Art. 1
E’
costituita l’Associazione del Podismo Non Competitivo “Trofeo Podistico
Lucchese”, con sede in Lucca, ed è retta dal seguente Statuto composto da
trenta articoli.
Art. 2
L’Associazione,
Ente non commerciale di tipo associativo, è apolitica, non ha fini di lucro ed
opera sul piano della promozione sociale senza distinzioni di carattere etnico,
ideologico o confessionale. E’ un organismo patrimonialmente, operativamente ed
amministrativamente autonomo.
Art. 3
L’Associazione,
attraverso il coordinamento di un calendario di marce non competitive
denominato “Trofeo Podistico Lucchese”, intende sviluppare tale attività
motoria ricreativa (come descritta dall’art. 1 c. 4 della L.R.T. n° 35/2003)
salvaguardandone le sue originarie caratteristiche di spontaneità, svago ed
assoluta non competizione.
Art. 4
L’Associazione
persegue tale scopo sociale anche mediante l’organizzazione diretta di marce
podistiche non competitive ed altre manifestazioni simili, la partecipazione a
manifestazioni analoghe, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Art. 5
All’Associazione
possono affiliarsi Gruppi Sportivi che perseguono nel proprio ambito lo
sviluppo e la pratica dell’attività di cui all’Art. 3 del presente Statuto. I
soci ed i Gruppi Sportivi affiliati osserveranno, nell’ambito delle attività
dell’Associazione, tutti i principi dell’attività motoria ricreativa nel
rispetto e nella tutela della salute, della sicurezza e dei principi della
L.R.T. n° 35/2003.
Art. 6
Sarà
facoltà dell’Associazione affiliarsi a Enti di Promozione Sportiva, sempre che
ciò le consenta autonomia di scelta sia di carattere amministrativo che
organizzativo.
Art.7
Sono
organi dell’Associazione:
·
l’Assemblea dei Presidenti dei G.S. affiliati;
·
il Presidente;
·
il Consiglio Direttivo, detto anche Comitato Organizzatore;
·
la Giunta Esecutiva;
·
il Collegio dei Sindaci Revisori;
·
il Collegio dei Probiviri.
Art. 8
L’Assemblea
dei Presidenti dei Gruppi Sportivi affiliati è sovrana ed è il massimo organo
dell’Associazione; ad essa appartengono i poteri normativi. Si riunisce
ordinariamente su proposta del Presidente e straordinariamente su proposta di
almeno due terzi dei Presidenti dei Gruppi Sportivi affiliati o di almeno due
terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Essa ha compiti di proposta, verifica
ed indirizzo dell’attività dell’Associazione in totale adesione a quanto
stabilito dall’art. 3 del presente Statuto. L’Assemblea dei Presidenti è valida
in prima convocazione se presenti la metà più uno degli aventi diritto ed in
seconda convocazione se presenti almeno un terzo degli aventi diritto.
Art. 9
L’Assemblea
dei Delegati dei Gruppi Sportivi elegge, mediante voto segreto, il Consiglio
Direttivo dell’Associazione, composto da venti membri che restano in carica due
anni. Elegge inoltre, sempre con voto segreto, il Collegio dei Sindaci Revisori
ed il Collegio dei Probiviri, composti entrambi da tre membri che restano in carica
due anni.
Art. 10
Ogni
Gruppo Sportivo ha diritto ad un delegato elettore, e non più di uno, se il
gruppo non aveva più di cinquanta soci iscritti all’Associazione nell’anno
precedente quello delle elezioni. Se il gruppo aveva in quell’anno almeno cinquantuno
soci iscritti all’Associazione, e non più di cento, ha diritto a due delegati
elettori. Se il gruppo aveva, nell’anno precedente quello delle elezioni, più
di cento soci iscritti all’Associazione, ha diritto a tre delegati elettori.
Art. 11
Ogni Gruppo
Sportivo potrà presentare fino a quattro candidati eleggibili nel Consiglio
Direttivo. Ogni Gruppo Sportivo potrà inoltre presentare un candidato
eleggibile nel Collegio dei Sindaci Revisori ed uno eleggibile nel Collegio dei
Probiviri. I candidati dovranno essere iscritti all’Associazione e tra essi
potranno essere compresi, se disponibili, anche i delegati elettori.
Art. 12
Non
potranno essere candidati coloro che ricoprono cariche in organizzazioni
analoghe o similari.
Art. 13
Per Gruppo
Sportivo deve intendersi il sodalizio con un minimo di venti iscritti che
svolga effettiva attività attraverso i propri associati, partecipando alle
manifestazioni inserite nel Calendario del Trofeo Podistico Lucchese.
Art. 14
Il
Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario e l’Economo-Cassiere. Stabilisce il programma delle attività
suddividendole in settori e attribuendo per gli stessi i relativi incarichi di
responsabilità. Approva il Prospetto Economico e Finanziario ed il Rendiconto
Economico e Finanziario.
Art. 15
Per una
migliore operatività del Consiglio Direttivo sarà formata una Giunta Esecutiva
composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Economo-Cassiere e responsabili
dei vari settori di cui all’articolo precedente. La Giunta Esecutiva si intende
convocata mensilmente prima della riunione del Consiglio Direttivo.
Art. 16
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e
straordinariamente quando lo ritenga il Presidente o almeno un terzo dei
membri. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di
metà più uno dei suoi componenti, in seconda con la presenza di un terzo dei
membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
disimpegnate dal Vicepresidente. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate
alle riunioni mensili si può essere dichiarati decaduti e quindi sostituiti.
Art. 17
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. E' responsabile dello sviluppo
dell'attività programmata e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per
conto del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di proporre fino a cinque collaboratori
da inserire nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto deliberativo ed in
tal caso il C.D. dovrà approvare la proposta. Firma la corrispondenza e
mantiene i contatti con le Autorità.
Art. 18
La
responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il
Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre.
Art. 19
Il
Segretario predispone in collaborazione con l'Economo Cassiere il Prospetto
Economico e Finanziario che il Presidente, previo esame, sottopone
all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede al disbrigo della
corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio, firma la
corrispondenza che comunque non impegna il Consiglio Direttivo.
Art. 20
L'Economo
Cassiere compila in collaborazione con il Segretario il Rendiconto Economico e
Finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese ed è responsabile della regolare tenuta del libro cassa. Nel Rendiconto
Economico e Finanziario devono essere riportate le entrate e le uscite
verificatesi nell’anno e la consistenza finanziaria e patrimoniale
dell’associazione.
Art. 21
I
componenti del Collegio dei Sindaci Revisori esaminano il Rendiconto Economico
e Finanziario, accertano la consistenza di cassa e la regolare tenuta del libro
cassa.
Art. 22
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre iscritti all’Associazione di provata
esperienza e competenza nel settore del podismo non competitivo. Essi
controllano che siano sempre perseguite le finalità associative di cui al
precedente Art. 3 e decidono, esaminando con obiettività ed equilibrio, in
merito ad eventuali contrasti e/o dissidi tra le varie componenti
dell’Associazione.
Art. 23
I
componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri non
possono ricoprire altre cariche in seno all’Associazione né far parte del C.D.
Possono comunque partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto
deliberativo.
Art. 24
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dai beni mobili o immobili di proprietà e
comunque acquisiti. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se
non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita.
Art. 25
Le entrate
sono costituite da:
-
quote versate dai Gruppi Sportivi affiliati;
-
contributi da enti e privati;
-
altri proventi derivanti da attività istituzionali;
-
lasciti e donazioni.
Art. 26
E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. La quota
associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 27
L'adesione
da parte dei Gruppi Sportivi al Trofeo Podistico Lucchese implica l'accettazione
del presente Statuto e del Regolamento.
Art. 28
I
provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai componenti del
Consiglio Direttivo sono:
- deplorazione,
- sospensione,
- espulsione.
Il C.D.
decide l’applicazione di tali sanzioni dopo aver ascoltato il parere del
Collegio dei Probiviri.
Art. 29
Gli
articoli del presente Statuto o parti di essi possono essere modificati solo
dall'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi aderenti all'Associazione del
podismo non competitivo Trofeo Podistico Lucchese, dietro proposta di almeno
due terzi dei componenti o dietro proposta del Consiglio Direttivo.
Qualora la
proposta giunga dai due terzi dei componenti l'Assemblea dei Presidenti dei
gruppi sportivi, il Presidente del T.P.L. sarà tenuto a convocare la suddetta
assemblea che valuterà la proposta di modifica; qualora la proposta nasca in
seno al Consiglio Direttivo esso dovrà approvarla con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti in prima convocazione e dei due terzi
dei presenti in seconda convocazione prima di presentarla all'Assemblea dei
Presidenti dei gruppi sportivi.
Lo Statuto
sarà modificato quando l'Assemblea dei Presidenti dei gruppi sportivi avrà
approvato la proposta di modifica con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei
presenti.
Art. 30
Lo
scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea dei Presidenti
dei Gruppi Sportivi con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi
diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea stessa detterà le norme
circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell’Associazione, che
dovrà avvenire a favore di altra Associazione avente finalità analoghe.